GIOVANNI MASSARO

per Grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica

Vescovo di Avezzano

Prot. 196/23

STATUTO

DEL SANTUARIO MARIA SS. DI PIETRAQUARIA

IN AVEZZANO (AQ)

Art. 1

Il Santuario Diocesano di Maria SS. di Pietraquaria in Avezzano (AQ) è un Ente Ecclesiastico istituito ai sensi dei cann. 1230 e s. del Codice di Diritto canonico, con decreto del Vescovo di Avezzano del 22 Ottobre 2023 (prot. n. 159/23).

Il Santuario che ha sede in località Pietraquaria nel Comune di Avezzano, gode di personalità giuridica canonica pubblica, ha carattere costitutivo ed essenziale di religione e di culto.

Art. 2

Il Santuario Diocesano Maria SS. di Pietraquaria è proprietario della Chiesa – Santuario con annessa sagrestia e proprie pertinenze (Casa canonica e terreno sottostante) catastati nel comune di Avezzano (CHIESA Foglio 48 p.la A – CONVENTO Foglio 48 p.la 52 sub 3). Tutti gli immobili sopraelencati e i beni mobili di carattere storico o artistico appartengono al patrimonio stabile (cann. 1285, 1291 del Codice di Diritto canonico) dell’Ente Ecclesiastico Santuario di Maria SS. di Pietraquaria in Avezzano (AQ).

Art. 3

L’Ente Ecclesiastico è affidato alla cura pastorale di un Rettore di nomina vescovile, a cui spetta al cura liturgica e pastorale del Santuario, con i compiti e le potestà previsti dai cann. 556 – 562 e 1230 – 1234 del Codice di Diritto Canonico. Il Rettore è amministratore unico e legale rappresentante del Santuario.

I sacerdoti e Diaconi potranno assistere o presiedere le Celebrazioni previa autorizzazione del Rettore del Santuario.

Art. 4

Nel Santuario si svolgono tutte le celebrazioni liturgiche e le devozioni della pietà popolare destinate a offrire al popolo di Dio occasioni di preghiera e di vera conversione, si organizzano ritiri ed esercizi spirituali, assemblee e convegni diocesani e vengono accolti i pellegrini (cfr. Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, Santuario. Memoria, presenza e profezia del Dio vivente, 8 Maggio 1999).

Circa l’amministrazione dei sacramenti si rinvia a quanto stabilito dalle norme diocesane.

I soli matrimoni saranno registrati in un apposito Registro, della parrocchia di S. Bartolomeo – Cattedrale, in custodia al Santuario.

Art. 5

Il Rettore, e gli eventuali presbiteri collaboratori, saranno affiancati da un Consiglio per la Pastorale del Santuario nel progettare e realizzare tutte le iniziative volte alla crescita e alla cura della vita spirituale dei fedeli e alla promozione e diffusione del culto della Madonna di Pietraquaria.

Art. 6

Le offerte, le liberalità e le oblazioni di fedeli, di enti, pubblici e privati, nonché i beni, mobili e immobili, derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità e legati destinati al Santuario sono di pertinenza del Santuario stesso e vengono utilizzati per fini di religione e di culto e per opere caritative.

Art. 7

Il Rettore del Santuario, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dell’ente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e da eventuali decreti dati dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima fissata dalla C.E.I. o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

Art. 8

Il Rettore è assistito da un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre esperti in materia economica e giuridica, nominati dal Rettore. Il Consiglio opera nel rispetto delle vigenti leggi canoniche e civili ed in particolare dovrà tenere conto di quanto stabilito dalle disposizioni della Curia vescovile. Il Rettore è tenuto a presentare annualmente all’Ufficio amministrativo Diocesano il rendiconto relativo alla gestione economica del Santuario per quanto riguarda l’attività di religione e di culto.

Art. 9

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo di Avezzano (AQ), sentito li Rettore del Santuario o su proposta di quest’ultimo.

Art. 10

Nel caso di estinzione del Santuario il patrimonio da questo posseduto sarà devoluto alla Diocesi di Avezzano (AQ) o da altro Ente ecclesiastico indicato dal Vescovo di Avezzano (AQ).

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

Dato in Avezzano, 29 dicembre 2023

+ Giovanni Massaro

Vescovo dei Marsi

Il Cancelliere Vescovile

    Don Ennio Grossi